Art. 4.
(Educazione igienico-alimentare).

      1. Il Ministero della pubblica istruzione prevede, nei piani di studio della scuola dell'obbligo, programmi di educazione igienico-alimentare mirati a:

          a) promuovere la conoscenza della qualità dei prodotti alimentari;

          b) sviluppare un orientamento critico e responsabile nei riguardi dei comportamenti alimentari;

 

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          c) favorire l'adozione di standard nutrizionali sani raccomandati dagli organismi scientifici.

      2. Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero della salute, adotta le misure necessarie a verificare la correttezza dell'alimentazione degli studenti della scuola dell'obbligo e provvede, altresì, al monitoraggio della ristorazione collettiva nei contesti scolastici.